Con comunicato del 4 febbraio 2021 n. 37837, l’ADM (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli) ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione di dazi doganali alle importazioni in Italia di merci originarie della Gran Bretagna.
Con riferimento agli scambi commerciali UE-UK, ai sensi dell’articolo “Goods.5”, rubricato “Divieto dei dazi doganali”, dell’Accordo commerciale UE-UK siglato in data 24.12.2020 ed applicabile in via provvisoria dal 1° gennaio 2021, l’ADM evidenzia che è fatto divieto di applicare e riscuotere i dazi doganali relativamente alle importazioni in Italia di merci originarie UK, salvo disposizione contraria del medesimo accordo.
Per questa ragione, l’ADM invita tutti gli operatori di E-commerce a evitare di utilizzare diciture che possano indurre in errore i consumatori finali circa gli oneri e le spese sostenute in dogana. Inoltre, invita ad specificare con la massima trasparenza possibile quali oneri sono riferiti alle imposizioni tributarie accertate e riscosse dalla Autorità doganale, e ad evidenziare quali sono, invece, le spese relative ai servizi per la spedizione prestati dagli intermediari privati.