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Il regolare svolgimento dei rapporti contrattuali è fortemente condizionato da tutti gli effetti dei provvedimenti adottati dal Governo e da una pluralità di circostanze fattuali provocate dall’epidemia da Covid-19.
Questo vale anche per il settore dell’eCommerce.
I dati Nielsen mostrano che il trend delle vendite online di prodotti di largo consumo nella terza settimana di marzo 2020 è stato del +142,3% rispetto al trend della settimana precedente.
Dalla pubblicazione del decreto di domenica 22 marzo, alcuni dei più grandi eCommerce (come Yoox, Moncler, Max Mara e Gucci) hanno annunciato la chiusura dei propri magazzini e la conseguente sospensione delle consegne sino alla riapertura.
Tutte le merci (non solo beni di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale.
L’allegato 1 al DPCM dell’11 marzo 2020 e prorogato fino al 03 aprile prevede il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto, effettuato via internet.
La vendita online di beni non di prima necessità può quindi proseguire senza interruzioni, ma deve essere limitata ai soli beni già esistenti in magazzino.
I servizi postali e le attività dei corrieri restano attivi.
Questi ultimi in Italia hanno limitato le zone in cui lavorano ed hanno segnalato ritardi nelle consegne.
Le difficoltà delle aziende che vendono online
Una grande problema per le aziende di ecommerce è il magazzino.
Chi non potesse più averne l’accesso o scontasse la chiusura del magazzino adibito alla movimentazione delle merci, avrebbe enormi difficoltà a ricevere e prestare beni e servizi, pianificare il proprio operato nel prossimo futuro e soprattutto adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali.
Da un punto di vista giuridico, il debitore è responsabile in tutti i casi in cui l’impossibilità dell’esecuzione sia conseguenza di un evento che, anche se non causalmente riconducibile ad una sua azione, egli aveva il dovere di evitare.
Il primo passo da fare è analizzare i contratti in essere e definire quelli futuri.
Come evitare contenziosi
Al fine di salvaguardare il rapporto contrattuale con i clienti ed evitare futuri contenziosi, l’azienda dovrebbe inviare comunicazioni scritte ai destinatari per informarli delle ragioni che condizionano o impediscono l’esatto adempimento delle obbligazioni medesime, proponendo, al contempo, soluzioni alternative.
Ad. esempio, la sospensione degli effetti del contratto, la rideterminazione dei termini, l’offerta di prestazioni diverse o alternative rispetto a quelle pattuite.
Qualora si volessero risolvere i rapporti contrattuali, si potrebbe valutare la possibilità di eccepire l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell’art. 1467 c.c.
Questo rimedio è applicabile nel caso in cui la prestazione dovuta sia divenuta eccessivamente gravosa per il debitore a causa di eventi straordinari e imprevedibili (ad. esempio un aumento improvviso di costi delle merci o del trasporto) ma non produce alcun effetto liberatorio automatico.
Infatti, la parte tenuta all’adempimento può solo agire in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto.
Diversa è la questione per i contratti in cui l’azienda è acquirente di beni e/o servizi: per prima cosa bisogna assicurarsi della garanzia dell’adempimento dei propri contraenti.
Nel caso non ci fosse la suddetta garanzia, bisogna procedere alla rinegoziazione degli accordi o comunicare che non si vuole più ricevere la prestazione in via temporanea o definitiva, e quindi procedere alla sospensione o alla risoluzione del contratto.
Relativamente ai contratti da stipularsi in futuro, va fatta un’analisi delle problematiche derivanti dall’epidemia del Coronavirus.
Infatti sarà utile fare espresso riferimento all’interno del contratto di queste problematiche, poiché non potranno più considerarsi non conosciute o imprevedibili.
Inoltre sarà utile disciplinare, in anticipo, il caso di inadempimento della controparte tramite la previsione di clausole risolutive espresse.
Altre soluzioni valide per l’azienda potrebbero essere quelle di inserire termini di adempimento superiori a quelli stimati o modalità di adempimento alternative, che consentano di far fronte all’eventuale peggioramento determinato dall’epidemia di Coronavirus.
E nel caso in cui non sarà possibile adempiere alle obbligazioni assunte, escludere o almeno limitare la responsabilità dell’azienda.
Nelle condizioni generali di vendita di beni sarebbe utile prevedere espressamente:
– che l’esecuzione degli ordini può essere condizionata alla disponibilità dei prodotti a magazzino;
– e che la conseguente mancanza comporterà l’automatica risoluzione del contratto;
– verrà fatta comunicazione al cliente e restituzione di quanto eventualmente già versato a titolo di prezzo.
Riguardo alle spedizioni…
L’art. 61 del Codice del Consumo prevede che il venditore è obbligato a consegnare i beni al consumatore “senza ritardo ingiustificato”, o entro 30 giorni dalla data della conclusione del contratto.
Nel caso di ritardo prevedibile, si potrebbe optare per un tempo supplementare.
Allo scadere dello stesso, in caso di mancata consegna, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto.
Salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni.